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ATTUAZIONE DIRETTIVA SEVESO III

Il d.lgs 26 giugno 2015, n. 105 ha recepito la direttiva 2012/18/UE (c.d. Seveso III), relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con  sostanze pericolose.

La direttiva 2012/18 cit. sostituisce integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, le  direttive 96/82/CE (cd. “Seveso II”), recepita in Italia con il d.lgs. n. 334/99, e 2003/105/CE, recepita con il d.lgs. n. 238/05.

La nuova direttiva risponde essenzialmente alla necessità di adeguare la disciplina al recente cambiamento del sistema di classificazione delle sostanze chimiche, introdotto con il Regolamento CE n. 1272/2008.

Oltre agli aggiornamenti per l’adeguamento alla nuova classificazione delle sostanze chimiche, la “Seveso III” si propone di migliorare e aggiornare la normativa in base alle esperienze acquisite con la Seveso II, soprattutto per quanto riguarda le misure di controllo degli stabilimenti interessati. Si propone anche la semplificazione degli adempimenti e la riduzione degli oneri amministrativi, garantendo nel contempo ai cittadini coinvolti un migliore accesso all’informazione e alle modalità di comportamento in caso di incidente rilevante.

Il d.lgs. 105/2015 cit. aggiorna la normativa precedente (d.lgs. n. 334/99, come modificato dal d.lgs. n. 238/2005) confermandone sostanzialmente l’impianto.

In sintesi, le principali innovazioni concernono:

  • il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento del Ministero dell’ambiente, tramite l’istituzione, presso il Ministero, di un coordinamento per l’uniforme applicazione nel territorio nazionale della nuova normativa (art. 11)

  • l’introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (All. 5)

  • le procedure per l’attivazione del meccanismo della “deroga”, previsto dalla direttiva per le sostanze non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti rilevanti (art. 4)

  • il rafforzamento del sistema dei controlli, tramite la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (art. 27)

  • il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, consentendo una più efficace partecipazione ai processi decisionali, con riferimento specifico alle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui siano presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (artt. 23-24)

  • la definizione delle tariffe per le istruttorie e i controlli (art. 30 e All. I)

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