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IL SILENZIO ASSENSO DOPO LA RIFORMA DELLA P.A.

La legge 124/2015, approvata lo scorso 4 agosto ed entrata in vigore il 28 agosto 2015 ha apportato significative modifiche all’istituto del silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni. L’art. 3 (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra  amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici) della legge cit., infatti, introduce l’art. 17 bis nella ormai nota l. 241/1990, il quale prevede che: <<nei casi in cui è prevista l’acquisizione  di  assensi, concerti  o nulla osta comunque denominati  di  amministrazioni  pubbliche  e  di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione  di  provvedimenti normativi e amministrativi di  competenza  di  altre  amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori  competenti  comunicano  il proprio assenso, concerto  o  nulla  osta  entro  trenta  giorni  dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato  della  relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente>>.

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RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ FALLITA

Con sentenza 6 maggio 2015 n. 9100, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla questione sollevata dalla I Sezione circa l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento e liquidazione del danno nel caso di responsabilità degli amministratori di una società, del dato rappresentato dalla differenza tra attivo e passivo fallimentare: “in particolare” – rileva la Corte – “ove si dia risposta positiva, occorre stabilire quali siano le condizioni e i limiti entro i quali tale dato sia utilizzabile, in connessione con le ragioni che lo giustificano”.

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ANCORA IN TEMA DI APPALTI …

La Sez. V del Consiglio di Stato nella sentenza 25 febbraio 2015, n. 943 ricorda che – ai fini dell’esclusione dalla gara ex art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 163/2006 (c.d. “Codice Appalti”), ai sensi del quale vanno esclusi i concorrenti che: “secondo motivata valutazione della stazione appaltante … hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”  – non è necessario un accertamento della responsabilità del contraente per l’inadempimento in relazione ad un precedente rapporto contrattuale, richiesto invece per l’esercizio di un potere sanzionatorio.

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RIFLESSI DELLA CESSIONE D’AZIENDA SULLE GARE D’APPALTO

La Sez. V del Consiglio di Stato con propria sentenza 22 maggio 2015, n. 2568 ribadisce che l’Adunanza Plenaria, con sentenza 10/2012, ha chiarito che “la cessione di azienda o di ramo d’azienda comporta la cessione dell’intero complesso dei rapporti attivi e passivi nei quali l’azienda stessa o il suo ramo si sostanzia (tanto da farsi riferimento in giurisprudenza al concetto di trasferimento di universitas)”.

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ANCORA SULLA RESPONSABILITA’ DELLE PERSONE GIURIDICHE …

Come noto, la responsabilità della persona giuridica ex d.lgs. 231/01 sorge in occasione della realizzazione di determinate fattispecie di reato (c.d. reato-presupposto) da parte di soggetti della scala gerarchica aziendale, solamente nel caso in cui la condotta criminosa sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica stessa. Quale sia, però, la portata effettiva dei termini “interesse” o “ vantaggio”  e l’interpretazione autentica del loro significato  ha indotto da dubito dispute in dottrina e giurisprudenza.

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