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INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI AIA: QUANDO E’ ILLECITO AMMINISTRATIVO

Con sentenza n. 1947 del 17 gennaio 2017, la Sez. III della Corte di Cassazione Penale ha cassato la sentenza emessa dal Giudice di secondo grado, di condanna del legale rappresentante di una società di capitali per il reato di cui all’art. 29-quaterdecies, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152/2006: di non aver osservato – in materia di emissioni sonore derivanti dallo svolgimento dell’attività – le prescrizioni generali impartite con la autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) rilasciata dalla Provincia; in particolare, avendo infranto il limite notturno di emissioni sonore, pari a 50 dB, previsto dal Piano comunale di classificazione acustica del Comune.

La Suprema Corte ha infatti precisato che – trattandosi di una norma penale in bianco – ai fini dell’integrazione dell’illecito penale, l’inosservanza delle prescrizioni dell’Autorità va ricavata con esclusivo riferimento al contenuto della specifica A.I.A. rilasciata nella concreta fattispecie. E poichè nella fattispecie concreta l’A.I.A. si riportava al vigente Regolamento comunale sulle emissioni, la verifica del superamento dei limiti andava eseguita secondo le disposizioni del Regolamento stesso.

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