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REATO DI MOLESTIE OLFATTIVE: SUSSISTE ANCHE SE L’IMPIANTO E’ AUTORIZZATO

La sentenza n. 2240 della Corte Cassazione Penale, Sez. III, del 18 gennaio 2017 ribadisce il principio per cui – anche nel caso in cui un impianto sia munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera – ove siano generate “molestie olfattive”, è comunque, configurabile il reato di getto pericoloso di cose, non esistendo una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori. Il principio era già stato riconosciuto dalla stessa III Sezione Penale della Cassazione con sentenza n. 36905 del 18 giugno2015 e con sentenza n. 2475 del 9 ottobre 2007.

Conseguentemente, non può riconoscersi automatica valenza scriminante alla produzione di emissioni odorigene realizzata nell’ambito dell’ordinario ciclo produttivo dell’impresa, regolarmente autorizzato. Ciò, senza che possa validamente obiettarsi che – in violazione del principio dell’unicità e coerenza dell’ordinamento- si consente in tal modo che uno stesso identico comportamento sia da un lato permesso e, dall’altro, punito: l’attività autorizzata, infatti, potrebbe essere in ogni caso venir realizzata con modalità tali da garantire, grazie all’adozione di puntuali accorgimenti tecnici, il mancato prodursi di emissioni moleste o fastidiose.

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