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RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE: NON SUSSISTE SE IL SUBAPPALTO NON E’ AUTORIZZATO

La sentenza n. 53346 della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 15 dicembre 2016, ha confermato che l’estensione al committente della responsabilità dell’appaltatore è ammissibile soltanto laddove l’evento possa ritenersi causalmente collegato a un’omissione colposa, specificamente determinata, che risulti imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente.

Ai fini della configurazione della responsabilità del committente, infatti, non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, ma occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori. Ciò, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.

Nel caso in esame, il committente non aveva autorizzato la ditta appaltatrice ad avvalersi di imprese che agissero in regime di subappalto; ne consegue che non poteva per ciò stesso dirsi tenuto a una stringente e costante vigilanza sull’esecuzione dei lavori. Il committente, infatti,, faceva affidamento sul rispetto delle condizioni di contratto d’appalto stabilite con l’ appaltatrice, con la quale doveva ritenersi sussistente un rapporto fiduciario basato su precedenti attività ad essa già affidate.

Da quanto sopra scaturisce la totale estraneità del rischio dell’infortunio dell’impresa del committente e ciò anche in assenza della nomina di un responsabile dei lavori che lo sollevasse dall’obbligo di alta vigilanza e in mancanza della predisposizione di un documento di valutazione del rischio interferenziale.

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