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IL SILENZIO ASSENSO DOPO LA RIFORMA DELLA P.A.

La legge 124/2015, approvata lo scorso 4 agosto ed entrata in vigore il 28 agosto 2015 ha apportato significative modifiche all’istituto del silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni. L’art. 3 (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra  amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici) della legge cit., infatti, introduce l’art. 17 bis nella ormai nota l. 241/1990, il quale prevede che: <<nei casi in cui è prevista l’acquisizione  di  assensi, concerti  o nulla osta comunque denominati  di  amministrazioni  pubbliche  e  di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione  di  provvedimenti normativi e amministrativi di  competenza  di  altre  amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori  competenti  comunicano  il proprio assenso, concerto  o  nulla  osta  entro  trenta  giorni  dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato  della  relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente>>.

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