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FINE DEI LAVORI: PERMANE L’OBBLIGO DI VIGILARE SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

La sentenza n. 19208 del 9 maggio 2016 della IV Sezione della Corte di Cassazione Penale, conferma che il cantiere non può considerarsi chiuso una volta ultimati i lavori di carpenteria: per gli addetti resta dunque l’obbligo di vigilare sulla sicurezza degli operai.

Ciò che mantiene operante il ruolo del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non può essere tanto il mancato completamento delle attività inerenti i lavori edili o di ingegneria civile, quanto piuttosto la persistenza di ulteriori fasi di lavorazione tipiche dell’attività di cantiere nel suo complesso.

L’esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile serve, a connotare, in ragione del tipo di attività svolta, il cantiere temporaneo o mobile, ma non è sufficiente a definire anche i suoi limiti spazio-temporali «diversamente correlati al perfezionamento di tutte le fasi di lavorazione anche successive ai lavori edili o di ingegneria civile in senso stretto, funzionali al collaudo e alla consegna dell’opera».

La lettera della legge, secondo la Suprema Corte, non autorizza a ritenere che il cantiere temporaneo o mobile debba considerarsi concluso, e che sia correlativamente esaurita la posizione di garanzia del coordinatore per l’esecuzione e del committente, allorché siano terminate le opere edili in senso stretto. Tale interpretazione, infatti, è in contrasto sia con la pluralità delle lavorazioni che, ordinariamente, afferiscono ai cantieri in cui si eseguono lavori edili e che sono agli stessi funzionali, sia con la necessità di garantire la massima sicurezza dei lavoratori legata al coordinamento delle diverse attività lavorative per tutto il tempo necessario a consentire la completa esecuzione dell’opera (e ciò, ancorché í lavori edili in senso stretto siano stati terminati in un momento antecedente).

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