MODIFICATA IN SENSO ESTENSIVO LA DEFINIZIONE DEL “PRODUTTORE” DEL RIFIUTO
Il d.l. 92/2015 -in vigore dal 4 luglio 2015 e in attesa di conversione in legge – ha modificato la definizione di “produttore iniziale” del rifiuto, di cui all’art. 183, comma 1, lettera f), d.lgs. 152/2006 e succ. mod., definendo come tale, oltre al «soggetto la cui attività produce rifiuti» (testo previgente art. 183cit.), colui al quale sia «giuridicamente riferibile detta produzione» ( ne costituiscono esempio tipico l’attività edilizia e gli interventi di demolizione commissionati a terzi). La modifica è intervenuta sulla base del principio comunitario di «responsabilizzazione» e «cooperazione» di tutti i soggetti coinvolti nelle fasi di produzione e gestione dei rifiuti, prescrivendo che i produttori e detentori affidino la gestione dei rifiuti a soggetti autorizzati ed effettuino un riscontro documentale sull’effettivo buon fine del trasporto. Ciò appare del resto coerente con l’opinione – diffusa in dottrina e giurisprudenza – per cui sussiste in capo al produttore di rifiuti una posizione di garanzia, con obbligo di attivarsi per impedire possibili illeciti di terzi, ex art. 40 C. P.