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IL SILENZIO ASSENSO DOPO LA RIFORMA DELLA P.A.

La legge 124/2015, approvata lo scorso 4 agosto ed entrata in vigore il 28 agosto 2015 ha apportato significative modifiche all’istituto del silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni. L’art. 3 (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra  amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici) della legge cit., infatti, introduce l’art. 17 bis nella ormai nota l. 241/1990, il quale prevede che: <<nei casi in cui è prevista l’acquisizione  di  assensi, concerti  o nulla osta comunque denominati  di  amministrazioni  pubbliche  e  di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione  di  provvedimenti normativi e amministrativi di  competenza  di  altre  amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori  competenti  comunicano  il proprio assenso, concerto  o  nulla  osta  entro  trenta  giorni  dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato  della  relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente>>. Ovviamente, detto termine potrà essere interrotto qualora l’amministrazione o il gestore che debba rendere il proprio  assenso,  concerto  o  nulla  osta  rappresenti  esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate  e  formulate  in  modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento. Al di là di tale previsione, non sono però ammesse ulteriori interruzioni di termini. La novità senza dubbio più innovativa è che, decorsi i termini sopra indicati, senza  che  sia  stato comunicato l’assenso, il concerto o  il  nulla  osta,  lo  stesso  si intende acquisito. Dette previsioni si applicano anche ai  casi  in cui è prevista l’acquisizione di  assensi,  concerti  o  nulla  osta comunque  denominati  di   amministrazioni   preposte   alla   tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali  e  della salute dei cittadini, per l’adozione  di  provvedimenti  normativi  e amministrativi di competenza di amministrazioni  pubbliche.  In questo caso il termine è di 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente.

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