0

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ FALLITA

Con sentenza 6 maggio 2015 n. 9100, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla questione sollevata dalla I Sezione circa l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento e liquidazione del danno nel caso di responsabilità degli amministratori di una società, del dato rappresentato dalla differenza tra attivo e passivo fallimentare: “in particolare” – rileva la Corte – “ove si dia risposta positiva, occorre stabilire quali siano le condizioni e i limiti entro i quali tale dato sia utilizzabile, in connessione con le ragioni che lo giustificano”. Detta pronuncia premette che: <<i doveri imposti dalla legge, dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto agli amministratori sono assai variegati” e che il loro inadempimento, a differenza del nesso di causalità e del danno, se non deve essere provato dal creditore, deve essere comunque allegato, e l’allegazione deve riguardare non un qualsiasi inadempimento, ma un inadempimento “astrattamente efficiente alla produzione del danno” ed in questo senso “qualificato” >>. Conseguentemente, statuisce che: <<nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, comma 2, L.F  .., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, che integra solo un parametro per una liquidazione equitativa, ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso a tale criterio sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, che l’attore abbia indicato le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici  effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore >>

Lascia un commento

Your email address will not be published.