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SEPARAZIONE E DIVORZIO PIU’ FACILI CON LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

La Negoziazione Assistita è uno strumento per risolvere i conflitti giuridici tra due persone senza ricorrere ad una causa civile. E’ infatti uno strumento per addivenire ad un accordo, negoziandolo con l’aiuto dei rispettivi avvocati.

La nuova normativa sulla separazione e sul divorzio consente anche ai coniugi di utilizzare questo tipo di strumento. In tal modo, si riesce a concludere un accordo di separazione coniugale o di divorzio evitando accese controversie che si risolvono sempre in una sconfitta comune. L’iniziativa è generalmente assunta dall’avvocato al quale uno dei coniugi prospetta la decisione di separarsi o di divorziare. E’ infatti preciso compito del legale spiegare al Cliente i vantaggi (tra cui, tempi e costi ridotti) di avviare una procedura di Negoziazione Assistita.

Una volta che il Cliente abbia compreso e si dica d’accordo, si invita in modo formale, per iscritto, la controparte a concludere una convenzione di Negoziazione Assistita. Il coniuge che ha ricevuto l’invito deve manifestare la propria adesione all’invito, o rifiutarlo, entro il termine di trenta giorni.

In caso di adesione all’invito, i coniugi e i rispettivi legali concordano un incontro per stipulare la convenzione di Negoziazione Assistita. Si tratta di un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere i conflitti esistenti. Redatta in forma scritta, deve indicare il termine entro cui ci si impegna a concludere o meno l’accordo (non inferiore a trenta giorni e non superiore a tre mesi, prorogabile su accordo delle parti di altri trenta giorni).

Dopo la convenzione, nel corso di più incontri, i legali e le parti negoziano appunto le modalità della separazione coniugale o del divorzio.

Si tratta di trovare un accordo sull’affidamento e il mantenimento dei figli, l’eventuale assegno di mantenimento per il coniuge, i trasferimenti di tipo patrimoniale e comunque ogni altra questione economica e personale.

Formalizzato e siglato l’accordo, uno degli avvocati si impegna a trasmetterlo alla Procura della Repubblica territorialmente competente.
Nel caso in cui i coniugi non abbiano figli, il P.M. designato esercita un controllo di mera regolarità e appone il nullaosta all’accordo.
Nel caso in cui non vi siano figli minori, o maggiorenni non autosufficienti economicamente, o maggiorenni portatori di handicap grave, il P.M. verifica se se le condizioni pattuite rispondano all’interesse dei figli e, in caso positivo, rilascia l’autorizzazione all’accordo.

Una volta ottenuto il nullaosta o l’autorizzazione, uno dei legali trasmette l’accordo siglato dal P.M. all’Ufficiale dello stato civile competente, il quale provvederà a trascrivere e annotare l’accordo sia negli atti di nascita dei coniugi, sia nell’atto di matrimonio.

L’accordo così raggiunto equivale ad ogni effetto ad un provvedimento giudiziale di separazione, o di divorzio, o di modifica delle condizioni.

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