IL SILENZIO ASSENSO DOPO LA RIFORMA DELLA P.A.
La legge 124/2015, approvata lo scorso 4 agosto ed entrata in vigore il 28 agosto 2015 ha apportato significative modifiche all’istituto del silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni. L’art. 3 (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici) della legge cit., infatti, introduce l’art. 17 bis nella ormai nota l. 241/1990, il quale prevede che: <<nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente>>. Ovviamente, detto termine potrà essere interrotto qualora l’amministrazione o il gestore che debba rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento. Al di là di tale previsione, non sono però ammesse ulteriori interruzioni di termini. La novità senza dubbio più innovativa è che, decorsi i termini sopra indicati, senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Dette previsioni si applicano anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In questo caso il termine è di 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente.